Ganasce Fiscali: stiamo parlando del fermo amministrativo dell’auto a seguito di somme non pagate.
La storia è tristemente sempre la stessa: ci dimentichiamo di pagare una multa, un bollo o un qualsiasi debito all’Agenzia delle Entrate e – dopo 60 giorni dall’invio della cartella esattoriale – si procede con il fermo amministrativo.
Solo che, nonostante l’Agenzia sia sempre molto attenta a esigere i pagamenti, non è sempre altrettanto attenta nel notificare i fermi amministrativi: può succedere allora che semplice controllo da parte della stradale si trasformi in un incubo, con multa (salata) amministrativa e confisca del veicolo.
Il fermo è previsto per i debitori insolventi e consiste nel blocco dei veicoli intestati, che non potranno circolare per strada, non possono essere radiati dal PRA, esportati all’estero o demoliti.
Quando il contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni di tempo per pagare, al termine dei quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha la facoltà di attivare il procedimento di fermo, che viene comunicato attraverso un preavviso.
A questo punto il debitore ha altri 30 giorni di tempo per sanare la sua posizione (pagando, rateizzando o attivando provvedimenti di sgravio o sospensione) al termine dei quali si procede all’iscrizione vera e propria del fermo: il veicolo non è più utilizzabile.
Una volta emesso il fermo può essere eliminato solo a fronte del pagamento completo; se il proprietario non salda il debito, l’Agente può disporre addirittura il pignoramento del mezzo e la vendita all’asta.
Tuttavia ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione: in primo luogo, il fermo non può avvenire per cartelle esattoriali inferiori agli 800 euro. Inoltre, per i debiti sotto i 1000 euro il pagamento deve essere sollecitato obbligatoriamente 2 volte, il primo dei quali deve avvenire dopo almeno 120 giorni dal preavviso ricevuto.
Nel caso il veicolo sia necessario per lavorare, e sia quindi strumentale alla sussistenza, il debitore può richiedere la sospensione del provvedimento allegando però tutta la documentazione per dimostrare che l’utilizzo del mezzo sia assolutamente indispensabile.
Molti contribuenti richiedono la rateizzazione delle cartelle esattoriali, in modo da rendere sostenibile la spesa e pagare gli importi dovuti senza rovinarsi.
Cosa succede allora nel caso di rateizzazione di un debito con fermo amministrativo?
La rateizzazione blocca il fermo amministrativo, ma non lo cancella: in pratica, il fermo rimane sul mezzo e viene cancellato solo con il pagamento dell’ultima rata e il saldo del debito. Il pagamento delle rate però dà diritto a una sospensione del fermo, che può essere richiesta compilando il modulo apposito scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso il fermo non sia ancora iscritto e sia stato emesso solo il preavviso invece, il pagamento della prima rata blocca il provvedimento e lo rende nullo.
Per eliminare ogni dubbio, soprattutto nel caso siate a conoscenza di cartelle non pagate a vostro carico, è possibile richiedere una visura della targa direttamente dal sito dell’ACI o recandovi presso uno dei loro uffici.
La visura costa solo 10€, ma può risparmiarvi sorprese ben peggiori nel caso stiate circolando con un’auto sottoposta a ganasce fiscali. La visura è utile anche nel caso si stia acquistando un mezzo da un privato ed evitare di comprare un mezzo che non può girare!